di Mariassunta Razzino, IIB
Tutela delle lavoratrici e dei minori lavoratori
Articolo 37
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”
La Costituzione italiana è un libro di fondamentale importanza contenente i principali valori perché tutti possiamo vivere una vita corretta e rispettabile. Ciò sarebbe possibile se fosse seguita alla lettera da ogni singolo cittadino italiano.
Tra i suoi 139 articoli, voglio far particolare riferimento all’ articolo 37 che tratta il tema di possibili “discriminazioni” di cui nella storia sono stati vittime donne lavoratrici e minori. Scopo dei Costituenti fu la tutela di individui “svantaggiati”. Sulla donna da sempre incombono due responsabilità: una è quella del lavoro, che svolge per poter avere una propria indipendenza economica, l’altra è il compito di doversi dedicare alla famiglia, e in particolare ai propri figli.
L’articolo in questione assicura alla donna parità di diritti e retribuzioni rispetto all’uomo, affinché non siano fatte discriminazioni di genere come sempre nel passato.La donna nell’antichità fu considerata sempre su un gradino inferiore rispetto all’uomo e non si era mai potuta esprimere al meglio, nonostante spesso fosse anche più efficiente dell’uomo.
Priva di diritti politici, non veniva ammessa agli uffici pubblici; il suo compito era quello di pensare alla casa e all’educazione dei bambini. Le fu sempre impedito di potersi realizzare professionalmente.
Per secoli, quindi, è prevalso il maschilismo, ma con la nascita della Repubblica nel 1946 e della Costituzione italiana nel 1948 si è finalmente arrivati all’uguaglianza fra persone, senza distinzioni di sesso, di razza e di religione, come recita l’articolo 3.
Considerando il tema della famiglia, alla donna devono essere assicurate buone condizioni di lavoro e protezione per potersi dedicare poi anche alla cura dei figli. Purtroppo non sempre le cose vanno come dovrebbero e così molte madri e donne devono adattarsi a lavori miseri e faticano interrottamente per poter guadagnare abbastanza e cercare così di aiutare la famiglia in difficoltà. La sera, a casa, arrivano distrutte e stremate così da far mancare il loro affetto ai figli che le aspettano da una giornata. Anche se oggi moltissime donne riescono a far carriera brillantemente, tutti sanno che i vertici aziendali e le posizioni di potere nelle massime cariche politiche e istituzionali sono ancora appannaggio maschile. Si parla di soffitto di “cristallo” per riferirsi al permanere di ostacoli che, benché invisibili, rimangono insormontabili.
Ma ad essere tutelate non sono solo le donne lavoratrici, ma anche i minori, coloro che decidono di entrare a far parte del mondo del lavoro prima dei diciotto anni.
Per la Costituzione non possono lavorare i bambini, ma i ragazzi che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.
Ciò che accomuna questi due soggetti, ossia donne e adolescenti, è la loro condizione di “debolezza”. Per il motivo menzionato vanno tutelati con speciali norme e spettano loro le stesse retribuzioni che spettano agli altri lavoratori.