//Attenzione al cyberbullismo! Ecco come evitarlo e come difendersi

Attenzione al cyberbullismo! Ecco come evitarlo e come difendersi

di | 2018-11-02T11:54:00+01:00 29-10-2018 19:41|Alboscuole|0 Commenti
di Luca Buonaguro e Simone Mingione (classe 2^N) – Nel cyberbullismo il molestatore è anonimo, illusorio in quanto ogni comunicazione lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da solo al proprio molestatore. Il cyberbullo invia messaggi online violenti e volgari , spedisce ripetutamente messaggi insultanti per ferire qualcuno (molestie), sparla di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, i suoi gruppi social network, etc. (denigrazione), diffonde via internet i dati personali e sensibili (doxing), molesta e denigra ripetutamente con minacce mirate a incutere paura (cyberstalking). Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del Codice civile e del Codice penale e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003). In Inghilterra, più di 1 ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19 anni, è stato minacciato da un bullo via email o sms. In Italia, secondo l’Indagine nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblicata nel 2011, un quinto dei ragazzi è stato bullizzato  su Internet. Come ci si difende dal cyberbullismo? Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo? Innanzitutto, si deve parlare con un genitore, poi può essere utile: cambiare indirizzo di posta elettronica e non frequentare più siti e chat in cui opera il cyberbullo; non dare corda al persecutore supplicandolo di smettere; rispondendogli per le rime o mostrarsi arrabbiati a volte non fa che aumentare il suo interesse; inviare un unico messaggio che i genitori sono stati informati e hanno sporto denuncia alla Polizia. Se i fatti sono gravi contattare la Polizia Postale o Carabinieri. Esiste a proposito la possibilità di avvalersi della Legge del 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo attraverso la quale ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media una richiesta per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere la stessa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo. Per saperne di più : https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo