//#MajoranaPentameron-2^B- La Costituzione italiana: Articolo 70

#MajoranaPentameron-2^B- La Costituzione italiana: Articolo 70

di | 2020-05-30T11:01:23+02:00 30-5-2020 10:59|Alboscuole|0 Commenti
Di Daniele Mastroluca-2^B-   Articolo 70 “La funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle due Camere”

  Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Perché una legge sia veramente tale, deve essere approvata da entrambe le Camere. È importante a questo proposito rilevare due aspetti: innanzitutto l’articolo 70 stabilisce che sono i rappresentanti del popolo eletti in Parlamento a formulare e approvare le leggi, non altri organi dello Stato (come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio); in secondo luogo, la funzione legislativa non è svolta da una singola Camera o dalle due Camere in modo autonomo, ma da entrambe collettivamente. Affinché una legge sia veramente tale, quindi, essa deve essere approvata con lo stesso testo da entrambe le Camere. Se il testo approvato da una Camera viene modificato dall’altra, prima di diventare legge deve ritornare nuovamente alla prima Camera. Il percorso di approvazione di una legge è piuttosto complicato: può accadere che il testo passi più volte da una Camera all’altra prima di essere approvato da entrambe; in seguito, il testo dovrà essere controfirmato dal Presidente della Repubblica e infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Solo allora una legge sarà veramente tale. In altri Paesi democratici, invece, le due Camere hanno poteri e funzioni diverse e l’itinerario legislativo è più rapido. La ragione della complessità dell’ordinamento italiano è storica: il cosiddetto “bicameralismo perfetto” è parso ai Costituenti una garanzia di democrazia contro eventuali colpi di mano e forme di autoritarismo. È parere di alcuni, però, che la perfetta parità tra le due Camere rallenti molto la formulazione delle leggi e che si potrebbe passare a una forma di legislazione più rapida senza timori per la democrazia.