di Marco Di Maria – La paura del coronavirus si sta diffondendo, come il virus stesso e il numero dei contagiati e dei sospetti cresce sempre di più, non solo all’estero ma anche in Italia. La si può definire come la malattia più pericolosa di quelle precedenti e se fino a pochi giorni fa serviva la quarantena, ora si muore infatti abbiamo già avuto conferma del primo decesso avvenuto in Veneto. Un semplice starnuto o una semplice tosse, può causare tanto pericolo. A causa di questo virus molte uscite, come i viaggi distruzione, voli e viaggi, sono state sospese o meglio vietate. Vediamo insieme che cosa ha deciso il Ministero:
Art. 1
Allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una pearsona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all’evolversi della situazione epidemiologica.Tra le misure possono essere adottate anche le seguenti:a) divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area.
b) divieto di accesso al Comune o all’area interessata.
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di venti e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svole a distanza.
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.
g) sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Doperatimento di rpevenzione dell’azienda sanitara competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva:
j) Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 ddella legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
l) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3:
m) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quello che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalitàà a distanza:
n) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.
Art. 2
Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articcolo 1, comma 1.
Art. 3
Le misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle regioni, nel caso in cui riguardino più regioni.
Dobbiamo seguire alla lettera i dieci comportamenti per evitare di essere contagiati e prevenire la diffusione di questo virus che sta invadendo le case della popolazione di sempre più paesi.
1)Lavare spesso le mani:le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani(ad esempio Amuchina). 2)Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.3)Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani: il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con le mani non ben lavate. 4)Coprire la bocca e il naso se si starnutisce o tossisce: bisogna tossire all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossare una mascherina e lavare le mani. Se si copre la bocca con le mani, si possono contaminare oggetti o persone con cui si è a contatto.5)Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.6)Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol: i disinfettanti chimici possono uccidere il nuovo coronavirus sulle superfici. 7)Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene. 8)I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.9)Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e se si è di ritorno dalla Cina da meno di 14 giorni: il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni.10)Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.