//Da domani le votazioni per il capo dello Stato

Da domani le votazioni per il capo dello Stato

di | 2022-01-22T12:55:34+01:00 23-1-2022 7:10|Pensierino del Mattino|0 Commenti

Da domani, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica in seduta congiunta eleggono il Presidente della Repubblica. “All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. L’articolo 83 della Costituzione regola in maniera precisa e netta tutti i passaggi che portano all’elezione del Capo dello Stato. Al voto partecipano anche i senatori a vita che attualmente sono 6: il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e altri cinque di nomina presidenziale (Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, nominati da Napolitano, e Liliana Segre, nominata da Sergio Mattarella).

Sergio Mattarella

Enrico De Nicola

Negli articoli seguenti si definiscono meglio funzioni, prerogative e compiti. “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge” (articolo 84). Per la cronaca, Sergio Mattarella guadagna 239.000 euro lordi l’anno: considerando la tredicesima mensilità, lo stipendio del Capo dello Stato in Italia è di 18.300 euro al mese.

Articolo 85: “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Luigi Einaudi

Articolo 86: “Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Carlo Azeglio Ciampi

Articolo 87: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

Sandro Pertini

Articolo 88: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Articolo 89: “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Giovanni Gronchi

Articolo 90: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.

Articolo 91: “Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”.

Oscar Luigi Scalfaro

Il primo presidente della Repubblica è stato Enrico De Nicola (Partito Liberale Italiano): al primo scrutinio fu eletto dall’Assemblea Costitente capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 e rimase in carica dal 1º luglio dello stesso anno al 31 dicembre 1947. Gli successe Luigi Einaudi (anch’egli liberale), eletto al quarto scrutinio e in carica dal 12 maggio 1948 all’11 maggio 1955. E poi: Giovanni Gronchi (Democrazia Cristiana), eletto alla quarta votazione e in carica fino all’11 maggio 1962; Antonio Segni (DC) eletto al nono scrutinio e in carica fino al 6 dicembre 1964, Giuseppe Saragat (Partito Socialista Democratico Italiano) per il quale furono necessarie 21 votazioni e che ricoprì il ruolo fino al 29 dicembre 1971.

Giuseppe Saragat

Quindi Giovanni Leone (DC), eletto al 23. scrutinio e in carica fino al 15 giugno 1978; Sandro Pertini (Patito Socialista Italiano) eletto alla 16. votazione e in carica fino 29 giugno 1975; Francesco Cossiga (DC) eletto al primo scrutinio e in carica fino 28 aprile 1992; Oscar Luigi Scalfaro (DC) eletto al 16. scrutinio e in carica fino al 15 maggio 1999; Carlo Azeglio Ciampi (Indipendente) eletto al primo scrutinio e in carica fino al 15 maggio 2006. A seguire il doppio mandato di Giorgio Napolitano (Democratici di Sinistra): la prima volta raggiunse il quorum al quarto scrutinio e chiuse l’esperienza il 22 maggio 2013; la seconda al sesto scrutinio durò fino al 14 gennaio 2015. Infine Sergio Mattarella, il dodicesimo della serie, eletto il 3 febbraio 2015.

Si tratta del momento più alto nella storia della Repubblica che tutta l’Italia segue con attenzione e partecipazione. L’unico augurio è che i Grandi Elettori facciano la scelta migliore.

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