Nel web tutto (o quasi) è possibile. Ma attenzione, sia per quello che scriviamo che per le immagini che pubblichiamo – siano esse foto, siano video – esistono dei limiti imposti dalla legge e andare oltre può significare incorrere in pene severe.
Sui social appare di tutto e sono soprattutto i giovani a riempire questi luoghi virtuali d’incontro invadendo spesso quella privacy che è proprio la legge a voler tutelare.
Foto e video: il vademecum del Garante della Privacy offre dei chiarimenti, un quadro pratico e semplice per un uso consapevole delle immagini e dei video e garantisce ai soggetti titolari e ai soggetti comunque interessati “di essere in grado di determinare opportunamente le proprie scelte in conformità alla normativa vigente”.
Le disposizioni incentrano la costruzione del Regolamento sul consenso da parte del soggetto riprodotto.
In particolare, l’art. 10 c.c., prevede che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli, crei pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Però bisogna precisare che il consenso non è sempre necessario. Qualora, infatti, vi sia da parte dello stesso soggetto un potenziale vantaggio dall’essere ritratti, anche a fini divulgativi o promozionali, “è legittimo ritenere che non vi sia obbligo da parte di chi scatta la foto o riprende il video di ottenere un previo consenso da parte del soggetto riprodotto”.
Altresì, la Legge sul Diritto d’Autore, prevede all’art. 96 che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. L’art. 97, infatti, dispone che “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riprodizione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Per semplificare possiamo dire che:
— al fine di poter pubblicare o diffondere una foto o un video che ritragga una persona è necessario un consenso;
— non è necessario il consenso laddove il soggetto ritratto sia un soggetto noto, oppure per le finalità previste ai sensi di cui all’art. 97 Legge sul Diritto d’Autore;
— nei casi in cui sia necessario il consenso, è consigliabile far sottoscrivere una liberatoria, anche in un’ottica che contenga i rimandi all’informativa sull’utilizzo delle immagini e dei video quali dati personali dell’interessato (allorché rientrino in tale categoria);
— l’informativa dovrà contenere, altresì, i diritti di cui gode il soggetto interessato, con particolare riferimento alla possibilità di revocare tale consenso.
Entrando più specificatamente nell’ambito dei web l’Autorità Garante suggerisce comunque alle persone fisiche le cautele da adottare nell’ambito della pubblicazione online di immagini e/o video che li ritraggano o che ritraggano altri soggetti e, segnatamente:
— pubblicare immagini di altre persone solo con il loro consenso;
— inserire i tag con i nomi di altre persone solo quando si è sicuri che queste siano d’accordo;
– verificare, nella sezione privacy dei social network, a chi è consentito vedere le nostre pubblicazioni (es. “tutti, amici degli amici, solo amici, solo io”).
Un’attenzione particolare merita la pubblicazione di immagini e video riguardanti i bambini e i minorenni in genere. Il Garante della Privacy si è recentemente espresso sulla esposizione dei minori sui media con un comunicato stampa in cui ha ricordato l’esistenza di particolari garanzie a tutela dei minori e del loro diritto alla riservatezza. In questo caso particolare il Garante si è rivolto ai giornalisti e ha affermato esplicitamente che il diritto del minore alla privacy prevale sempre sul diritto di cronaca perché è necessario per tutelare il sano e sereno sviluppo della sua personalità.
Tuttavia, la questione della pubblicazione di immagini di bambini e ragazzi è stata ampiamente dibattuta negli ultimi anni anche in relazione all’attività sui social network di genitori e parenti, prescindendo dal contesto giornalistico.
Le sopra citate delucidazioni offrono un quadro pratico e semplice per un uso consapevole delle immagini e dei video e garantiscono ai soggetti titolari e ai soggetti interessati di essere in grado di opportunamente determinare le proprie scelte in conformità alla normativa vigente suesposta. Per saperne di più si può andare su https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/11/27/pubblicazione-di-foto-e-video-online-il-vademecum-del-garante-privacy
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