//Riflessioni sull’articolo 30 della Costituzione

Riflessioni sull’articolo 30 della Costituzione

di | 2018-12-12T10:27:08+01:00 11-12-2018 14:50|Alboscuole|0 Commenti
di Alessandra Ferrocino, Sofia Marzano e Chiara Vecchio – Le letture e le conversazioni fatte in classe con la nostra insegnante di italiano, gli incontri con il giudice Maritati nell’ambito del Progetto “LA Costituzione da vivere” ci hanno dato l’opportunità di mettere sotto la lente di ingrandimento alcuni articoli della Costituzione Italiana per meglio conoscere il ruolo dello Stato che garantisce a tutti i cittadini gli stessi diritti. In particolare, noi alunni della classe 3^ sezione I abbiamo analizzato con attenzione l’articolo 30 relativo al ruolo dei genitori nell’ambito della famiglia.   Articolo 30 –  Costituzione della Repubblica Italiana   E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.   Commento   L’articolo 30 fa parte del Titolo II (Parte prima) della Costituzione Italiana e contribuisce a regolamentare i rapporti etico-sociali. I coniugi, ovvero le persone unite in matrimonio, sono tenuti entrambi in pari misura a mantenere, istruire ed educare i figli, anche se essi sono nati fuori dal matrimonio. I figli nati nell’ambito del matrimonio si definivano legittimi, quelli nati fuori dal matrimonio erano detti “figli naturali”. Oggi, dopo le recenti riforme e le modifiche varate negli anni 2012 e 2013, non esistono più figli legittimi e illegittimi, ma tutti hanno gli stessi diritti, a prescindere dal fatto che siano stati generati nel matrimonio o fuori dal matrimonio. I coniugi o i genitori hanno il diritto-dovere di sostentare economicamente i figli, di provvedere alle necessità sia materiali, assicurando loro una casa e una vita sana, che emotive; di provvedere alla loro istruzione e alla loro formazione individuale e sociale, per metterli nelle condizioni ottimali di inserirsi nel mondo degli adulti. Il diritto-dovere consiste nell’acquisizione di una facoltà che lo Stato concede ai genitori o ai coniugi, che è quella di guidare la vita dei figli o dei propri educandi; tuttavia lo Stato impone agli educatori anche delle norme in merito da rispettare. Se i figli vengono trascurati per cattiva volontà genitoriale, o perché la famiglia non è in grado economicamente di assicurare le migliori condizioni per la loro crescita, questi possono essere dati in affido o in adozione ad altri soggetti, che possono essere i familiari più vicini oppure estranei alla famiglia, scelti da un giudice tutelare. Nei casi più gravi, il giudice può disporre la decadenza della podestà o l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare. L’affido è un provvedimento temporaneo, l’adozione è definitiva. Lo Stato converte il diritto naturale in diritto positivo. I figli sono sempre stati mantenuti, istruiti e guidati dai genitori, fin dai tempi antichi, però i genitori diventano oggi corresponsabili nel processo educativo e sottoposti a degli obblighi giuridici, non rigidi ma presenti in modo formale. Di norma l’istruzione nelle società industrializzate viene impartita nelle scuole pubbliche e/o private. In Italia vige l’obbligo scolastico fino a sedici anni di età, è necessario frequentare la scuola fino a due anni dopo la conclusione del ciclo triennale previsto per la scuola secondaria di primo grado.   I genitori potrebbero anche educare e istruire i figli in proprio avendone le competenze, il tempo e l’intenzione, in quanto non sono previste punizioni di natura penale se essi non mandano a scuola i minori, terminato il ciclo della scuola primaria. Solo i primi anni di scuola dell’obbligo sono ritenuti fondamentali. Nella scuola dell’infanzia che parte dai tre anni di età si costruisce  la personalità del fanciullo. Il processo di formazione culturale vero e proprio inizia con la scuola secondaria di primo grado e si affina con quella di secondo grado. Il Codice Civile Italiano, all’art. 147, ribadisce la necessità di educare i figli tenendo conto delle loro aspirazioni e inclinazioni naturali. I genitori hanno in sintesi tre obblighi giuridici: Mantenere, Istruire, Educare. Non possono trasgredire a nessuno di questi tre diritti-doveri altrimenti corrono il rischio di vedersi sottrarre i figli da un tribunale per condotta pregiudiziale protratta ad oltranza. I figli illegittimi non esistono più poiché la qualifica di illegittimo era fonte di disonore e definibile come ingiuriosa. Il principio di uguaglianza stabilito dall’art. 2 della Costituzione non ammette distinzioni oltraggiose, peraltro non rispettose dei diritti fondamentali della persona umana. La paternità di un figlio può essere accertata mediante pratiche medico-giuridiche. La richiesta può essere inoltrata sia dal padre che dal figlio. La ricerca della maternità non è prevista. I genitori non sono necessariamente i padri e le madri dei loro educandi, oggi i bambini nascono anche in provetta, vengono abbandonati e affidati a persone terze, le coppie dei coniugi non sono sempre di ordine convenzionale. E’ possibile che un figlio sia allevato da persone estranee alla famiglia “naturale” o “legittima” ma lo Stato lo salvaguarda ponendo delle condizioni agli adulti, in modo che esso possa arrivare alla maggiore età con una formazione solida e non in stato di bisogno. Il diritto positivo si propone di migliorare e raddrizzare quelle situazioni sociali che purtroppo non funzionano nel modo sperato. La Costituzione è una carta dei diritti prima ancora che dei doveri. Senza gli obblighi però lo Stato non è in grado di fare valere questi diritti in modo concreto. L’augurio è che tutti i figli crescano con un certificato di “Sana e robusta Costituzione!”